Appianare le divergenze

Scade il 23 dicembre il termine della nuova normativa sui servizi
finanziari in Svizzera per affiliarsi a un organo di mediazione
riconosciuto dall’Amministrazione federale. Cosa cambia
legalmente per i clienti e qual è lo stato dell’arte in Ticino?

Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha licenziato la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la legge sugli istituti finanziari(LlsFi). La prima concerne norme di comportamento che i fornitori di servizi finanziari devono osservare nei confronti dei loro clienti, la seconda armonizza sostanzialmente le norme di autorizzazione per determinati istituti. Dopo la pubblicazione, a novembre 2019, dell’Ordinanza sui servizi finanziari (‘OSerFi’) e dell’Ordinanza sugli istituti finanziari (‘OIsFi’), LSerFi, LIsFi, OSerFi e OIsFi sono entrate in vigore il 1 gennaio 2020. È previsto un periodo transitorio di due anni, con scadenze diverse per gli obblighi previsti dalle leggi. L’obiettivo della LSerFi è di regolare e disciplinare per la prima volta tutti i fornitori di servizi finanziari svizzeri sia per i clienti svizzeri sia per i clienti all’estero e transfrontalieri destinati a clienti in Svizzera, parallelamente a quanto fa Mifid II nell’ambito dell’Unione Europea. La legge contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera. È interessante per il Ticino come vengono regolate la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari per mezzo di fornitori italiani e la creazione di strumenti finanziari da parte di produttori italiani destinati a clienti in Svizzera. L’articolo 3 LSerfi definisce quali sono i servizi finanziari, quali i fornitori e quali i consulenti alla clientela. È importante definire con attenzione se la legge si applica, visto che prevede espressamente ‘disposizioni penali’ in caso di violazione. Tra gli obblighi previsti per i fornitori di servizi finanziari vi è quello di affiliarsi a un organo di mediazione entro il 23 di dicembre 2020. Rispetto al precedente regime di autodisciplina per le banche, con la nuova legge l’affiliazione ad un organo di mediazione è diventata obbligatoria, anche per gli istituti esteri. Inoltre, d’ora in poi i mediatori devono essere riconosciuti dal Dipartimento federale delle finanze (Dff). Il 24 giugno 2020 il Dff ha riconosciuto e pubblicato la lista dei primi organi di mediazione ai sensi della LSerFi. Le controversie su pretese giuridiche tra un cliente e il fornitore di servizi sono risolte da un organo di mediazione nell’ambito di una procedura di mediazione. Sarà in capo invece alla Finma la verifica dell’obbligo di affiliazione. L’Ombudsstelle Finanzdienstleister (Ofd), l’ufficio di mediazione per i fornitori di servizi finanziari, è fra i primi organi riconosciuti, ed è in grado di coprire tutta la Svizzera in tutte le lingue della Confederazione, e in altre a partire dall’inglese. Già presente a Zurigo e Neuchatel, lo sviluppo in Ticino - a Lugano - dell’ufficio di conciliazione, che attualmente rappresenta già oltre 2500 gestori e fiduciari, è stato affidato a Pro-mediator, società con una solida esperienza legale nel settore bancario, a livello internazionale. Avvalendosi di un team di professionisti di lungo corso, l’obiettivo è garantire alta qualità del servizio, muovendo da una posizione neutrale, e con costi per i clienti dei fornitori di servizi assolutamente minimi. Su tali premesse sarà dunque possibile guidare i clienti finanziari nella richiesta di una procedura di mediazione. Ma cosa succede nella pratica? I fornitori di servizi finanziari hanno l’obbligo di informare la propria clientela sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione. Spesso un cliente chiede prima di tutto un consiglio su una situazione o una procedura incomprensibile. Per un caso più complicato deve invece presentare il suo dossier. Nella maggior parte dei casi il mediatore poi si rivolge al fornitore del servizio per un parere complementare. I fornitori di servizi interessati da una richiesta di mediazione sono tenuti a collaborare alla relativa procedura e hanno l’obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni e documentazione necessarie entro i termini di legge, affinché il mediatore possa farsi una propria opinione, in maniera indipendente così da proporre, libero da qualsiasi indicazione esterna, una soluzione concreta. Le parti non sono vincolate dalla proposta del mediatore e di seguito, su richiesta del cliente finanziario, potrà essere condotta un’udienza di mediazione. Il mediatore notifica quindi alle parti una comunicazione di chiusura della procedura di mediazione con il contenuto dell’accordo trovato. La procedura è descritta nel relativo Regolamento di Procedura e negli altri documenti costitutivi dell’Ofd, reperibili sul sito web. Quali sono i tempi? La procedura semplice dura di solito fra uno e due mesi, ma in base alla complessità del caso potrebbe richiedere più tempo; tuttavia sempre con costi, per i clienti, assolutamente minimi. È quindi un’ottima via per evitare la lunghezza dei tempi e i costi delle procedure in tribunale, e nella maggior parte dei casi viene trovato un accordo. Poste tali premesse è dunque possibile tornare a guardare con fiducia al futuro della gestione patrimoniale.